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Nuova ordinanza della Regione Veneto sul rischio da calore

Esteso il divieto di lavoro nelle ore più calde a nuove attività all'aperto

Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 1° luglio 2026, la Regione Veneto ha integrato le disposizioni già previste dall'Ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026 per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature. Il provvedimento, in vigore dal 2 luglio al 31 agosto 2026, estende il divieto di svolgere alcune attività lavorative all'aperto nelle ore più calde della giornata.

Le attività interessate

Il divieto di svolgere attività lavorativa dalle ore 12:30 alle 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma Worklimate https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro segnala un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, riguarda ora anche:

  • cantieri stradali;
  • attività di logistica di piazzale;
  • consegne di beni in ambito urbano effettuate mediante biciclette, velocipedi o veicoli a motore a due ruote;
  • attività di produzione del vetro artistico svolte in ambienti caratterizzati da calore radiante e microclimi estremi.

Restano confermate le disposizioni già previste per il settore agricolo e florovivaistico, i cantieri edili all'aperto e le attività estrattive.

Logistica di piazzale

Per le attività di logistica di piazzale, l'applicazione dell'ordinanza richiede una valutazione delle effettive condizioni di lavoro. Il divieto riguarda infatti le attività svolte prevalentemente all'aperto con esposizione prolungata al sole e senza possibilità di ripararsi dal calore.

Le operazioni occasionali o di breve durata, quali carico e scarico delle merci o controlli effettuati con possibilità di rientrare rapidamente in ambienti coperti o climatizzati, dovranno essere valutate caso per caso sulla base del rischio effettivo e delle misure preventive adottate.

Gli adempimenti per le aziende

Le imprese sono tenute a verificare quotidianamente il livello di rischio riportato dalla piattaforma Worklimate e, nei giorni in cui è previsto un rischio "ALTO", a riorganizzare le attività maggiormente esposte, evitando le lavorazioni nella fascia oraria interessata dal divieto.

Nei giorni in cui è previsto un rischio elevato, le aziende devono individuare le attività maggiormente esposte e valutarne le modalità di svolgimento, distinguendo tra lavorazioni continuative e attività brevi, occasionali o interrompibili. Le attività che rientrano nelle condizioni previste dall'Ordinanza devono essere sospese o riorganizzate nella fascia oraria interessata dal divieto, mentre le attività brevi o che consentono il rapido rientro in ambienti riparati devono essere gestite sulla base del rischio effettivo e delle misure preventive adottate.

È necessario riorganizzare orari e mansioni, anticipando le lavorazioni più esposte nelle ore più fresche, posticipandole dopo le ore 16:00, alternandole con attività svolte al coperto o distribuendole tra più lavoratori. Qualora non sia possibile garantire condizioni adeguate di sicurezza, le attività dovranno essere interrotte.

Per le attività saltuarie e interrompibili, come alcune operazioni svolte in piazzale, devono essere adottate specifiche misure di prevenzione, tra cui la riduzione dei tempi di esposizione, la disponibilità di acqua fresca, la possibilità di accedere ad aree ombreggiate o climatizzate, pause di recupero, rotazione degli addetti e vigilanza da parte dei preposti. Particolare attenzione deve essere riservata ai lavoratori fragili, neoassunti, stagionali o non ancora acclimatati.

Le aziende sono inoltre invitate a fornire una comunicazione scritta ai lavoratori impiegati nelle attività all'esterno e ai preposti, ad esempio tramite avviso in bacheca, comunicazione interna, istruzione operativa o specifica informativa sul rischio caldo. I preposti devono vigilare sul rispetto degli orari, delle pause e delle misure organizzative definite dall'azienda.

Il datore di lavoro deve verificare che il rischio da alte temperature e radiazione solare sia adeguatamente gestito nella documentazione aziendale applicabile, tra cui DVR, POS, PSC, DUVRI, procedure per il lavoro all'aperto, procedure di emergenza e disposizioni rivolte ai preposti. È inoltre opportuno documentare i controlli effettuati su Worklimate, le modifiche agli orari, le eventuali sospensioni delle attività e le comunicazioni trasmesse ai lavoratori.

Sanzioni

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con richiamo all'articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

È possibile consultare il testo completo sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto


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