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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza | Cessate le disposizioni transitorie

Dal 24 maggio 2026 è terminato il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da tale data, tutti i percorsi formativi devono risultare integralmente conformi alle nuove disposizioni in tema di durata, contenuti, modalità di erogazione, aggiornamento e verifica dell’apprendimento.

L’Accordo, adottato in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, razionalizza e unifica il quadro regolatorio stratificatosi negli anni attraverso gli Accordi del 2011, 2012 e 2016, introducendo criteri più stringenti sulla qualità e tracciabilità della formazione.

Impatti per le imprese: necessaria verifica della conformità dei percorsi formativi

Le aziende sono chiamate a verificare tempestivamente la conformità dei percorsi formativi erogati al personale, con particolare attenzione:

  • alla validità degli attestati già rilasciati;
  • alla corretta periodicità degli aggiornamenti;
  • alle modalità di erogazione dei corsi;
  • ai requisiti dei soggetti formatori;
  • alla documentazione e tracciabilità delle attività formative.

Con la cessazione del regime transitorio non è più possibile avvalersi delle precedenti misure di flessibilità. Eventuali corsi non adeguati ai nuovi standard possono quindi esporre il datore di lavoro a contestazioni in sede ispettiva e a profili di responsabilità sotto il profilo prevenzionistico.

Formazione dei preposti: aggiornamento biennale e limiti all’e-learning

Tra le novità di maggiore impatto operativo rientra la revisione della disciplina relativa ai preposti. Il nuovo Accordo rafforza il ruolo di tale figura nel sistema di vigilanza aziendale, prevedendo:

  • incremento della durata minima del corso;
  • aggiornamento con cadenza biennale;
  • sostanziale esclusione della modalità e-learning per la formazione specifica del preposto.

Le imprese devono pertanto programmare gli aggiornamenti obbligatori e verificare la posizione dei lavoratori già incaricati di funzioni di preposizione.

Obbligo formativo per i datori di lavoro

L’Accordo introduce inoltre uno specifico percorso formativo obbligatorio per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall’assunzione diretta del ruolo di RSPP.

Il corso ha durata minima di 16 ore, con aggiornamento quinquennale, e fornisce competenze organizzative, gestionali e prevenzionistiche coerenti con gli obblighi di cui agli artt. 18 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per i datori di lavoro operanti nei cantieri temporanei o mobili è inoltre previsto un modulo integrativo dedicato ai rischi specifici del settore costruzioni.

Attrezzature di lavoro e nuovi percorsi abilitanti

L’Accordo aggiorna anche la disciplina relativa alla formazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro che richiedono specifica abilitazione, introducendo nuovi percorsi formativi e ampliando il novero delle attrezzature soggette a obbligo formativo.

Particolare attenzione riguarda inoltre le attività svolte in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, per le quali vengono definiti percorsi strutturati e requisiti formativi specifici.

Requisiti dei soggetti formatori e verifiche ispettive

Il nuovo impianto regolatorio rafforza i requisiti richiesti ai soggetti formatori, prevedendo criteri più rigorosi in termini di esperienza, organizzazione e capacità didattica.

Contestualmente viene valorizzato il tema della verifica dell’efficacia della formazione, con un approccio che supera la mera erogazione formale del corso e punta a dimostrare l’effettiva acquisizione di competenze da parte dei lavoratori.

In tale contesto, le imprese devono prestare particolare attenzione alla conservazione della documentazione formativa, alla corretta registrazione delle presenze e alla coerenza dei programmi didattici con quanto previsto dall’Accordo.

Considerazioni conclusive

L’entrata a regime del nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un passaggio rilevante per il sistema della prevenzione aziendale, imponendo alle imprese una revisione complessiva della governance della formazione obbligatoria.

Alla luce della conclusione del periodo transitorio, appare opportuno che le aziende procedano a una verifica interna dello stato di conformità dei percorsi formativi, al fine di prevenire criticità organizzative e possibili rilievi in sede ispettiva.


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